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Per garantire la conservazione dei materiali sono escluse dalla riproduzione a mezzo fotocopia:
a) opere anteriori al 1900
b) opere di grande formato, antico o moderno, giornali rilegati di grande formato, volumi prevalentemente illustrati
c) tutte le opere il cui stato di conservazione può essere pregiudicato dalle procedure di fotocopie
d) enciclopedie, dizionari, repertori e materiali di frequente consultazione.
È possibile richiedere, nei limiti consentiti dalla legge, la fotoriproduzione -fotografica- dei documenti posseduti dalla Biblioteca. L’utente effettuerà con mezzi propri la fotoriproduzione che è comunque soggetta al parere favorevole della Direzione. Le domande devono essere compilate su apposito modulo. Non è consentito l’uso del flash per motivi di tutela e conservazione. [La legge sulla protezione del diritto d’autore (L. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni, in particolare artt. 68, 87-92) consente di fotografare: i testi se di pubblico dominio (cioè se l’autore è morto da oltre 70 anni) e le fotografie (comprese le riproduzioni di opere d’arte) dopo 20 anni dalla produzione della fotografia].
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